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Legge di Bilancio 2022 beni 4.0 – Credito d’imposta beni strumentali

Legge di Bilancio 2022 beni 4.0 – Credito d’imposta beni strumentali

Le novità dalla Legge di Bilancio 2022 beni 4.0 a proposito del Credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali 4.0 (art. 1, comma 44 L. 234/2021). Rifinanziata anche la Nuova Sabatini fino al 2027.

Legge di Bilancio 2022 beni 4.0 - Credito d'imposta beni strumentali_fb

Ferma restante la disciplina base che regola il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevista dall’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 178/2020, viene prorogata al 2025 l’agevolazione per i beni materiali e immateriali 4.0, rimodulandone la misura.

Investimenti in beni materiali nuovi 4.0 – Legge di Bilancio 2022 beni 4.0

Il credito d’imposta è il beneficio fiscale, finalizzato a incentivare la spesa privata per determinate attività o beni, che il contribuente vanta nei confronti delle casse dello Stato e che può essere usato esclusivamente in compensazione. Con la L. 178/2020 erano state definite le modalità per accedere al credito d’imposta per l’acquisto di beni 4.0, sia materiali che immateriali.

Gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0, vale a dire quelli indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dall’1/1/2023 al 31/12/2025 (cioè entro il 30/6/2026, a condizione che entro il 31/12/2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del (nuovo co. 1057-bis dell’art. 1 della L. 178/2020):

20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

5% per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Articolo 1 Comma 1057 bis della L. 178/2020

In vigore dal 01/01/2022

Modificato da: Legge del 30/12/2021 n. 234 Articolo 1 1057-bis.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Investimenti in beni immateriali 4.0 – Legge di Bilancio 2022 beni 4.0

Gli investimenti in beni immateriali 4.0, vale a dire quelli compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito è riconosciuto:

• per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2023 (quindi entro il 30/6/2024 con versamento dell’anticipo), nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili fino a un milione di euro (nuovo co. 1058 dell’art. 1 della L. 178/2020);

• per gli investimenti effettuati nel 2024 (quindi entro il 30/6/2025 con versamento dell’anticipo), nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili fino a un milione di euro (nuovo co. 1058-bis dell’art. 1 della L. 178/2020);

• per gli investimenti effettuati nel 2025 (quindi entro il 30/6/2026 con versamento dell’anticipo), nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili fino a un milione di euro (nuovo co. 1058-ter dell’art. 1 della L. 178/2020).

Articolo 1 Comma 1058 della L. 178/2020

In vigore dal 01/01/2022

Modificato da: Legge del 30/12/2021 n. 234 Articolo 1

1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza.

Articolo 1 Comma 1058 bis della L. 178/2020

In vigore dal 01/01/2022

Modificato da: Legge del 30/12/2021 n. 234 Articolo 1

1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. (1)

Articolo 1 Comma 1058 ter della L. 178/2020

In vigore dal 01/01/2022

Modificato da: Legge del 30/12/2021 n. 234 Articolo 1

1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. (1)

Fonti

Legge di Bilancio 2022

 

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